1. Per l'attuazione dell'articolo 2 è autorizzata la spesa di 250.000 euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
2. Per l'attuazione dell'articolo 3 è autorizzata la spesa di 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007.
3. Per l'attuazione dell'articolo 4 è autorizzata la spesa di 15.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte