Art. 5.

      1. Per l'attuazione dell'articolo 2 è autorizzata la spesa di 250.000 euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
      2. Per l'attuazione dell'articolo 3 è autorizzata la spesa di 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007.
      3. Per l'attuazione dell'articolo 4 è autorizzata la spesa di 15.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
      4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte

 

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corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.